Vigili del fuoco: novità su ordinamento e organizzazione

Nella legge 42/2025 presenti anche disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri con funzioni di tutela ambientale

Vigili del fuoco: novità su ordinamento e organizzazione con la pubblicazione della legge 4 aprile 2025, n. 42 «Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (in Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2025, n. 79).

All'art. 5 sono presenti anche disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri con funzioni di tutela ambientale.

Vigili del fuoco

Di seguito le disposizioni della legge n. 42/2025 menzionate sopra.

Vigili del fuoco

Legge 4 aprile 2025, n. 42 

 

Misure in materia  di  ordinamento,  organizzazione  e  funzionamento
delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze  armate  nonche'  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. (25G00053)
(Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2025, n. 79)

 

Vigente al: 19-4-2025

 

Capo I

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

(omissis)

                               Art. 5

Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei

                             carabinieri

1. All'articolo 174, comma 2, del codice dell'ordinamento militare,

di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a)  e'

sostituita dalla seguente:

«a) Comando unita' mobili e specializzate, retto da  generale  di

corpo  d'armata,  che  esercita  funzioni  di  alta   direzione,   di

coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi  di  divisione

dipendenti».

2. All'articolo 830, comma 1, lettera a),  del  codice  di  cui  al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le  parole:  «generali

di» sono inserite le seguenti: «divisione o».

3. Al fine di  implementare  le  capacita'  operative  dei  reparti

dell'organizzazione   per   la   tutela   forestale,   ambientale   e

agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 174-bis

del codice di cui al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,

all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  dopo

il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Sul conto corrente  fruttifero  acceso  presso  la  Cassa

depositi e prestiti s.p.a., di cui all'articolo 124 del regio decreto

30  dicembre  1923,  n.  3267,  affluiscono   le   somme   rimborsate

dall'Agenzia  delle  entrate,  quale   credito   IVA   maturato   dal

Raggruppamento Carabinieri Biodiversita', nell'ambito della  gestione

delle riserve naturali a esso affidate. La  disposizione  di  cui  al

primo periodo si applica alle somme da rimborsare anche se relative a

periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data  di  entrata

in vigore della presente disposizione».

4. Al secondo periodo del comma 663 dell'articolo 1 della legge  29

dicembre 2022, n. 197,  le  parole:  «annualmente»  e  «nell'anno  di

riferimento» sono soppresse.

 

(omissis)

                               Art. 12

Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e

  rapporto di impiego del personale del Corpo  nazionale  dei  vigili

  del fuoco

1. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di

assicurare  gli  obiettivi  di  salvaguardia  della  vita  umana,  di

incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente  anche

in relazione alle  criticita'  connesse  ai  rischi  determinati  dai

cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, il  Governo  e'

delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi  recanti

disposizioni modificative e integrative dei  decreti  legislativi  29

maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127.

2. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel

rispetto del seguente principio e criterio direttivo: ottimizzazione,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  delle

funzioni e dei compiti del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,

mediante  modifica,   revisione   e   semplificazione   del   decreto

legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  e  del  decreto  legislativo  13

ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei  ruoli  e

delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi

ruoli e qualifiche.

3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su

proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per

la pubblica amministrazione  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative   a

livello nazionale del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del

fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza  unificata  di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e

del parere del Consiglio di Stato,  che  sono  resi  nel  termine  di

quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di  ciascuno  schema

di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo  puo'  comunque

procedere.   Lo   schema   di   ciascun   decreto   legislativo    e'

successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla

data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'

essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere  scade

nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al

comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di

novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari

elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni

competenti per materia e per i profili finanziari possono  esprimersi

sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla

data della  nuova  trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti

possono comunque essere adottati.

4. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti  legislativi

da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico

della finanza pubblica. I decreti  legislativi  di  attuazione  della

delega di cui  al  presente  articolo  sono  corredati  di  relazione

tecnica che dia conto  della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi

ovvero  dei  nuovi  o  maggiori  oneri  da  essi  derivanti   e   dei

corrispondenti mezzi di copertura.

 

                               Art. 13

Ulteriori disposizioni in materia di accesso ai ruoli  del  personale

              del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole:  «diploma

di istruzione secondaria di secondo grado» sono aggiunte le seguenti:

«conseguito entro la data di svolgimento  della  prima  prova,  anche

preselettiva, della procedura concorsuale»;

b) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Per  l'accesso  ai  ruoli,  il  diploma  di  istruzione

secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la  data  di

svolgimento della prima prova, anche  preselettiva,  della  procedura

concorsuale o della selezione interna»;

c) all'articolo 68, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Per l'accesso ai ruoli di cui alle lettere b), c) e  d)

del comma 1, il diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado

deve essere conseguito entro  la  data  di  svolgimento  della  prima

prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale».

 

                               Art. 14

Ulteriori disposizioni in materia di assunzioni e  trasferimenti  del

  personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 12, comma 1, della

presente legge nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali gia'

autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133,  e  di  quelle  previste  dall'articolo  15  del

decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il Corpo nazionale dei vigili  del

fuoco, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  19  del  decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, puo' procedere all'assunzione di

un contingente massimo di 54  unita'  nella  qualifica  iniziale  del

ruolo degli  ispettori  antincendi,  mediante  lo  scorrimento  della

graduatoria del concorso interno approvata con decreto del  Capo  del

Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della

difesa civile del Ministero dell'interno n. 646 del 25 agosto 2023.

2. Allo scopo di rafforzare i servizi di  soccorso  pubblico  e  di

prevenzione degli incendi per far fronte alle emergenze connesse agli

eventi giubilari del 2025, in deroga a quanto previsto  dall'articolo

6, comma 3, ultimo periodo, e dall'articolo 144, comma 7, del decreto

legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  a  decorrere  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025,  i

trasferimenti del personale del ruolo dei  vigili  del  fuoco  e  del

ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative  possono  essere

disposti, a domanda, con provvedimento del Capo del Dipartimento  dei

vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,  anche

se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza

in sede.

(omissis)

 

[photo credits]

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