Vigili del fuoco: novità su ordinamento e organizzazione con la pubblicazione della legge 4 aprile 2025, n. 42 «Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (in Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2025, n. 79).
All'art. 5 sono presenti anche disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri con funzioni di tutela ambientale.
Di seguito le disposizioni della legge n. 42/2025 menzionate sopra.
Legge 4 aprile 2025, n. 42
Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento
delle Forze di polizia, delle Forze armate nonche' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. (25G00053)
(Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2025, n. 79)
Vigente al: 19-4-2025
Capo I
Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
(omissis)
Art. 5
Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei
carabinieri
1. All'articolo 174, comma 2, del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
«a) Comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di
corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di
coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione
dipendenti».
2. All'articolo 830, comma 1, lettera a), del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «generali
di» sono inserite le seguenti: «divisione o».
3. Al fine di implementare le capacita' operative dei reparti
dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 174-bis
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo
il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa
depositi e prestiti s.p.a., di cui all'articolo 124 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3267, affluiscono le somme rimborsate
dall'Agenzia delle entrate, quale credito IVA maturato dal
Raggruppamento Carabinieri Biodiversita', nell'ambito della gestione
delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione di cui al
primo periodo si applica alle somme da rimborsare anche se relative a
periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente disposizione».
4. Al secondo periodo del comma 663 dell'articolo 1 della legge 29
dicembre 2022, n. 197, le parole: «annualmente» e «nell'anno di
riferimento» sono soppresse.
(omissis)
Art. 12
Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e
rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco
1. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di
incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente anche
in relazione alle criticita' connesse ai rischi determinati dai
cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29
maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel
rispetto del seguente principio e criterio direttivo: ottimizzazione,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle
funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e
delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi
ruoli e qualifiche.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a
livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema
di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al
comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi
sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla
data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono comunque essere adottati.
4. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi
da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. I decreti legislativi di attuazione della
delega di cui al presente articolo sono corredati di relazione
tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi
ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura.
Art. 13
Ulteriori disposizioni in materia di accesso ai ruoli del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: «diploma
di istruzione secondaria di secondo grado» sono aggiunte le seguenti:
«conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche
preselettiva, della procedura concorsuale»;
b) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per l'accesso ai ruoli, il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di
svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura
concorsuale o della selezione interna»;
c) all'articolo 68, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per l'accesso ai ruoli di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado
deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima
prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale».
Art. 14
Ulteriori disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 12, comma 1, della
presente legge nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali gia'
autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e di quelle previste dall'articolo 15 del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, puo' procedere all'assunzione di
un contingente massimo di 54 unita' nella qualifica iniziale del
ruolo degli ispettori antincendi, mediante lo scorrimento della
graduatoria del concorso interno approvata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del Ministero dell'interno n. 646 del 25 agosto 2023.
2. Allo scopo di rafforzare i servizi di soccorso pubblico e di
prevenzione degli incendi per far fronte alle emergenze connesse agli
eventi giubilari del 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo
6, comma 3, ultimo periodo, e dall'articolo 144, comma 7, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i
trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del
ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative possono essere
disposti, a domanda, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche
se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza
in sede.
(omissis)