(Violenza negli ospedali: inasprite le pene)
Convertito - con modifiche - il decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137, che prevede l'inasprimento delle pene in caso di violenza all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o
private. La conversione è avvenuta attraverso la legge 18 novembre 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2024.
Qui di seguito il testo coordinato con evidenziate (in corsivo-grassetto) le modifiche apportate al decreto-legge originario.
Legge 18 novembre 2024, n. 171
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. (24G00190) Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2024
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 26 novembre 2024
________________________
Testo coordinato del decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137
Testo del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 1° ottobre 2024), coordinato
con la legge di conversione 18 novembre 2024, n. 171 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per
contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti
sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura
nell'esercizio delle loro funzioni nonche' di danneggiamento dei beni
destinati all'assistenza sanitaria.». (24A06283)
(Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2024)
Vigente al: 25 novembre 2024
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
((Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale
01. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo
le parole: «dette professioni» sono inserite le seguenti: «e servizi
di sicurezza complementare in conformita' alla legislazione
vigente».))
1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il ((terzo comma)) e'
inserito il seguente:
«Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie
o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o
private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione
((delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma)),
distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o
comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000
euro. Se il fatto e' commesso da piu' persone riunite, la pena e'
aumentata.».
Art. 2
Modifiche agli articoli 380((, 382-bis e 550)) del codice di
procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) sono
inserite le seguenti:
«a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'
ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater,
secondo comma, del codice penale;
a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo
((635, quarto comma)), del codice penale;»;
b) all'articolo 382-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. ((Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altresi' nei)) casi di delitti non colposi per i quali e' previsto
l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle
strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o
semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti
una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa
delle funzioni o del servizio nonche' di chiunque svolga attivita'
ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo
svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali
attivita', ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate
al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla
regolare erogazione del servizio.».
((b-bis) all'articolo 550, comma 2, alinea, dopo le parole:
«635, terzo» sono inserite le seguenti: «e quarto».))
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni e le autorita' interessate provvedono
alle attivita' ivi previste nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
(Violenza negli ospedali: inasprite le pene)