Violenza nelle strutture socio-sanitarie
Legge 18 novembre 2024, n. 171 di conversione del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137

(Violenza nelle strutture socio-sanitarie)

Con la legge 18 novembre 2024, n. 171 è stato convertito il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137 dal titolo «Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria».

La legge (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2024) è entrata in vi-gore il 26 novembre 2024 e ha come obiettivo il rafforzamento del contrasto ai fenomeni di violenza nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie.

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Qualche punto all’attenzione

Sono necessari alcune precisazioni al testo di legge. Innanzitutto, il decreto è stato pro- posto nuovamente con carattere d’urgenza di concerto fra i ministri della Salute, della Giustizia e dell’Interno al fine di completa- re il quadro normativo penalistico in rispo- sta e a contrasto al fenomeno aggressorio che continua a diffondersi nelle strutture o- spedaliere, a partire dalle unità operative di pronto soccorso.

Non è un caso infatti che, molto opportunamente e nella veste complessiva che oggi assume, la norma tuteli non solo le figure strettamente sanitarie (medici, infermieri eccetera), ma anche tutti gli esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria durante l’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio e giunga a includere qualsiasi persona svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di queste professioni.

Non solo: uno dei focus della legge è l’estensione della tutela anche ai servizi di sicurezza complementare quali le guardie giurate quando in servizio operativo negli ospe- dali e nei luoghi di cura.

E ancora: il nuovo dispositivo estende il campo di applicazione del codice procedura penale (Cpp) includendo sia l’arresto in flagranza (in caso di violenza personale contro sanitari è previsto l’arresto obbligatorio) sia quello in flagranza differita (l’arresto può avvenire entro quarantotto ore dal fatto). Non da ultimo, il decreto determina un inasprimento di pene anche a riguardo dei danneggiamenti, punendo chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda inservibili cose mobili o immobili in dotazione ai servizi sanitari e socio-sanitari. L’importante è che il luogo ove viene compiuto il reato rientri all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private e che i beni oggetto della condotta siano presenti sul luogo dell’aggressione e destinati al servizio sanitario o socio-sanitario.

Qualora le fattispecie penali vengano commesse da più persone riunite è infine prevista una specifica aggravante che incrementa la pena fino a un terzo.

(Violenza nelle strutture socio-sanitarie)

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