Conto alla rovescia per l'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al decreto 27 marzo 2019 del ministero della Salute su «Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS)», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2017, n. 126 e disponibile anche in coda a questo articolo e all’indirizzo https://www.ambientesicurezzaweb.it/lg-vis/
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Per valutazione di impatto sanitario, si legge nel decreto, si intende «un elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione» (D.Lgs. n. 104/2017).
Le linee guida rappresentano:
- il documento di riferimento per la presentazione dei progetti sottoposti alla valutazione e autorizzazione dell’autorità statale;
- un possibile modello di riferimento per i progetti sottoposti alla valutazione delle autorità regionali.
L'entrata in vigore è stata stabilita al 30 luglio 2019.
Decreto del ministero della Salute 27 marzo 2019
Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS). (19A03537)
in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2019, n. 126
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale",
e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), a tenore del
quale la Valutazione di impatto sanitario, di seguilo VIS,
rappresenta un elaborato predisposto dal proponente sulla base delle
linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si
avvale dell'Istituto superiore di sanita', al fine di stimare gli
impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e
l'esercizio del progetto puo' procurare sulla salute della
popolazione";
Visto l'articolo 23, comma 2, del predetto decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, a tenore del quale per i progetti di cui al
punto 1) dell'allegato II alla parte II e per i progetti riguardanti
le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza
termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegalo
II, il proponente trasmette, oltre alla documentazione di cui alle
lettere da a) a e), la valutazione di impatto sanitario predisposta
in conformita' alle linee guida adottale con decreto del Ministro
della salute;
Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante "Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione 2014", e in
particolare l'articolo 14, rubricato "Principi e criteri direttivi
per l'attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati";
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante
"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della
legge 9 luglio 2015, n. 114";
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", e in
particolare, l'articolo 9, rubricato "Valutazione di impano sanitario
per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di
combustione con potenza termica superiore a 300 MW. nonche' impianti
di raffinazione, gassificazione e liquefazione";
Viste le "Linee guida per la valutazione di impatto sanitario
(VIS)", di cui al Rapporto Istisan 17/4, elaborate dall'Istituto
superiore di sanita' ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n.
221 del 2015;
Considerato che la redazione delle linee guida concernenti
"Valutazione di impatto sulla salute - VIS" nasce dall'esigenza di
rispondere alle prescrizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera
b-bis), del richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
cosi come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), del
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, e in quanto tale,
consente di valutare l'impatto sulla salute umana di progetti
sottoposti a "Valutazione dell'impatto ambientale - VIA" di
determinati progetti pubblici e privati;
Tenuto conto che la "Valutazione di impatto sulla salute - VIS"
puo' essere definita come procedura standardizzata sotto il profilo
metodologico, che consente di valutare i potenziali effetti sulla
salute di una popolazione, consequenziali alla attuazione di una
politica, piano, programma o progetto sottoposti a "Valutazione
dell'impatto ambientale - VIA" e la diffusione di tali effetti sulla
popolazione esposta, individuando azioni appropriate per la loro
gestione;
Considerato che per i progetti sottoposti alla valutazione e
autorizzazione dell'autorita' statale, il proponente trasmette la
"Valutazione di impatto sulla salute - VIS" predisposta in
conformita' alle linee guida adottate con decreto del Ministro della
salute;
Tenuto conto che per quanto riguarda i progetti sottoposti alla
valutazione delle autorita' regionali, le linee guida concernenti
"Valutazione di impatto sulla salute - VIS" possono rappresentare un
modello di riferimento, al fine di avere una metodologia uniforme a
livello nazionale per poter valutare congiuntamente gli impatti che
il progetto puo' avere sulla salute;
Dato atto che dette linee guida rappresentano un aggiornamento di
quanto pubblicato nel sopra citato Rapporto Istisan 17/4 e trovano
elementi di suggerimento anche dai risultati conseguiti nel progetto
CCM "Valutazione di impatto sulla salute linee Guida e strumenti per
valutatori e proponenti t4HIA";
Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare le linee guida
concernenti "Valutazione di impatto sulla salute - VIS" di cui al
predetto articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del piu' volte
richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art. 1
Adozione Linee guida per la valutazione di impatto sanitario - VIS
1. Sono adottate le linee guida concernenti "Valutazione di impatto
sanitario (VIS)", di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
e integrazioni, di cui all'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. Le Linee guida di cui al comma 1 sono un aggiornamento sia di
quanto pubblicato nel "Rapporto Istisan 17/4" dell'Istituto superiore
di sanita', sia di quanto prodotto nel progetto "CCM - Valutazione di
Impatto sulla Salute Linee Guida e strumenti per valutatori e
proponenti - t4HIA" del Centro nazionale per la prevenzione e il
controllo delle malattie del Ministero della salute.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle indicazioni contenute nelle Linee guida
allegate al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai
procedimenti relativi ai progetti di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le cui istanze
sono presentate dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.