Vittime amianto: l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ha istituito il “fondo per le vittime dell'amianto”, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali. La dotazione del fondo è pari a dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del fondo consentono la possibilità di fruire dei diritti derivanti da norme generali e speciali nonché il cumulo con questi ultimi. Il fondo concorre al pagamento ai superstiti di quanto loro dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Il D.M. 27 ottobre 2016 ha dettato le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del fondo.
Nell'articolo, a firma di Sergio Clarelli, presidente di Assoamianto, sono passati in rassegna i soggetti aventi diritto, le prestazioni garantite e le istruzioni su come presentare la domanda per accedere al fondo.
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