Vittime amianto: un fondo per gli eredi dei lavoratori dei porti

L'approfondimento passa in rassegna i soggetti aventi diritto, le prestazioni garantite e le istruzioni su come presentare la domanda per accedere al fondo per le vittime dell'amianto di cui al decreto del ministro al Lavoro 27 ottobre 2016, di concerto con il ministro all’Economia e finanze

Vittime amianto: l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 su “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ha istituito il “fondo per le vittime dell'amianto”, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali. La dotazione del fondo è pari a dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del fondo consentono la possibilità di fruire dei diritti derivanti da norme generali e speciali nonché il cumulo con questi ultimi. Il fondo concorre al pagamento ai superstiti di quanto loro dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Il D.M. 27 ottobre 2016 ha dettato le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del fondo.

Nell'articolo, a firma di Sergio Clarelli, presidente di Assoamianto, sono passati in rassegna i soggetti aventi diritto, le prestazioni garantite e le istruzioni su come presentare la domanda per accedere al fondo.

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