Vittime dell’amianto: le nuove prestazioni

Circolare n. 14 del 4 aprile 2023: nuova misura della prestazione aggiuntiva alla rendita e della prestazione una tantum per i malati di mesotelioma non professionale e i loro eredi

Vittime dell'amianto: le nuove prestazioni.

Con la circolare n. 14 del 4 aprile 2023 sono illustrate le nuove misure della prestazione aggiuntiva alla rendita e della prestazione una tantum.

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La legge 197/2022 (art. 1, comma  293), ha elevato la misura della prestazione aggiuntiva della rendita riconosciuta dall’Inail ai lavoratori per una patologia asbesto-correlata e della prestazione a importo fisso una tantum in favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale.

Dal 1° gennaio 2023 la prestazione economica aggiuntiva alla rendita diretta o alla rendita in favore di superstiti è elevata al 17%, in luogo del precedente 15%. I nuovi importi saranno erogati ai reddituari a partire dal rateo di rendita di aprile 2023, unitamente al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023, già pagati con la prestazione aggiuntiva nella previgente misura del 15%.

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Dal 1° gennaio 2023, inoltre, la prestazione assistenziale una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale, o in caso di decesso ai loro eredi, è elevata a 15 mila euro, in luogo del precedente importo di 10 mila euro. Per accedere a questa prestazione gli interessati devono presentare la domanda, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di accertamento della malattia.

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Termini di presentazione della domanda

"Gli aventi diritto - si legge nella circolare - devono presentare la domanda all’Inail, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data dell’accertamento della malattia, ai sensi dell’articolo 1, comma 357, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  Il dies a quo per il computo del termine di tre anni, a pena di decadenza, decorre unicamente dall’accertamento della malattia, che si identifica con la data della prima diagnosi della malattia stessa desumibile dalla documentazione sanitaria. Tale termine, che decorre sempre dalla data della prima diagnosi, è unico sia per i malati di mesotelioma non professionale che per i loro eredi. Ciò comporta che il diritto degli eredi si estingue se il malato, deceduto dopo la prima diagnosi di mesotelioma non professionale, non ha presentato la domanda oppure gli eredi non hanno presentato essi stessi la domanda entro il termine di tre anni dalla data della prima diagnosi. Nel caso in cui il malato deceda dopo la presentazione della domanda, regolarmente prodotta entro il termine triennale di decadenza, la prestazione una tantum è riconosciuta agli eredi, secondo le disposizioni del diritto successorio, su istanza da presentare entro il termine ordinario di prescrizione di dieci anni. Può, infine, verificarsi che il decesso avvenga in data antecedente alla prima diagnosi. In questo caso gli eredi devono presentare la domanda per la prestazione una tantum entro il termine di decadenza triennale decorrente sempre dalla data di accertamento della prima diagnosi. In merito all’istruttoria delle domande si rinvia alla nota alle strutture territoriali 23 novembre 2015, protocollo 11293, della Direzione centrale prestazioni economiche e della Sovrintendenza sanitaria centrale. Si ricorda, infine, che il procedimento amministrativo per l’erogazione della prestazione da parte dell’Inail, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2018, deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza. In presenza di domande carenti degli elementi essenziali ovvero non corredate della documentazione prescritta il decorso dei termini per la conclusione del procedimento resta sospeso fino alla data di integrazione della documentazione mancante".

(Vittime dell'amianto: le nuove prestazioni)

Nell'allegato qui sotto, il testo integrale della circolare.

Allegati

LEGGI QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE

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