Vuoto a rendere per imballaggi alimentari: un finanziamento del Mase

Tutti i dettagli nel decreto interministeriale 6 novembre 2024, n. 387

Vuoto a rendere per imballaggi alimentari: un finanziamento del Mase è stato reso noto tramite il decreto interministeriale 6 novembre 2024, n. 387. In particolare, si tratta di un «contributo economico a fondo perduto e di un credito d’imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, nelle zone economiche ambientali di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141».

La disponibilità complessiva è di 5 milioni di euro; il contributo economico a fondo perduto è corrisposto, nell’anno 2024, secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, e non può in ogni caso essere superiore all’importo massimo di 10.000 euro per ogni beneficiario riferito all’anno 2022.

Fissati anche:

  • le modalità di accesso al contributo economico;
  • i controlli e le eventuali procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito.

Di seguito il testo del decreto interministeriale del 6 novembre 2024, n. 387.

Vuoto a rendere per imballaggi alimentari

Decreto interministeriale 6 novembre 2024, n. 387

Riconoscimento di un contributo economico a fondo perduto e di un credito d’imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, nelle zone economiche ambientali (di seguito ZEA) di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141

Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica

di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze

(omissis)

 

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e dotazione finanziaria)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 766, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il presente decreto stabilisce le disposizioni per l’attuazione dei commi da 760 a 765 del medesimo articolo, concernenti il riconoscimento di un contributo economico a fondo perduto e di un credito d’imposta volti a promuovere il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, nelle zone economiche ambientali

(di seguito ZEA) di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
2. La dotazione finanziaria disponibile è pari a complessivi 10 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l’erogazione del contributo economico a fondo perduto, e 5 milioni di euro per il riconoscimento di un credito d’imposta, iscritti sul conto dei residui dei capitoli nn. 1560 e 1561 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 2

(Soggetti attuatori)

1. L’Amministrazione responsabile dell’attuazione del presente decreto è il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che si avvale, utilizzando in misura massima il 3% della dotazione finanziaria di 10 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 2, di:
a) SOGEI - Società generale d’informatica S.p.A. ai sensi dell’articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per lo sviluppo e la gestione dell’applicazione web di cui all’articolo 5, nonché per le attività di istruttoria delle istanze concernenti il contributo economico a fondo perduto e il credito d’imposta e per la definizione dei relativi importi;

b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione dell’erogazione dei contributi di cui all’articolo 6 e degli adempimenti connessi, nonché delle attività di cui all’articolo 7 del presente decreto. 2. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, realizza ogni altra iniziativa finalizzata a garantire la fruibilità semplificata del contributo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità al contributo economico a fondo perduto)

1. Possono presentare la domanda di concessione del contributo economico a fondo perduto, di cui al presente decreto, gli utilizzatori ovvero, ai sensi della lettera s) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

2. Gli utilizzatori di cui al comma 1 devono:
a) avere sede operativa all'interno di una ZEA;
b) introdurre per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili, ovvero di cui alle lettere b) e e) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si precisa che per imballaggio per la vendita o imballaggio primario si intende l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; per imballaggio riutilizzabile si intende l’imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito.

Articolo 4

(Importo del contributo economico a fondo perduto)

1. Entro il limite complessivo previsto dall’articolo 1, comma 2, pari a cinque milioni di euro iscritti, per l’anno 2024, nel conto dei residui del pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al netto degli oneri di gestione di cui all’art. 2, comma 1, il contributo economico a fondo perduto è riconosciuto agli utilizzatori di cui all’articolo 3, comma 1, che ne fanno richiesta e che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, nella misura pari alla spesa sostenuta e documentata nell’anno 2022 per l’introduzione del sistema del vuoto a rendere.

2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili ove attinenti all’introduzione per la vendita del sistema del vuoto a rendere e ove sostenute alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a prescindere dai principi contabili adottati.

Articolo 5

(Modalità di accesso al contributo economico a fondo perduto)

1. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica pubblica, sul proprio sito web un bando per l’anno 2024 che individua i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo economico a fondo perduto nonché le modalità di attestazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, nel rispetto dei principi di trasparenza, minimizzazione dei dati e integrità e riservatezza di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

2. Nella domanda di concessione del contributo economico a fondo perduto, da presentare mediante un’apposita applicazione web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, i richiedenti, identificati ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dichiarano il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente decreto nonché apposita dichiarazione attestante gli aiuti ottenuti in “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Articolo 6

(Erogazione del contributo economico a fondo perduto)

1. L’erogazione del contributo economico a fondo perduto è effettuata dalla società CONSAP S.p.A. nell’anno 2024 mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto beneficiario del contributo, in un’unica soluzione e nei limiti di quanto spettante, sino ad esaurimento della disponibilità del finanziamento di cui all’articolo 1, comma 2, al netto degli oneri di gestione di cui all’articolo 2, comma 1, secondo la graduatoria pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 12, comma 3.

2. Il contributo economico a fondo perduto è corrisposto, nell’anno 2024, secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, e non può in ogni caso essere superiore all’importo massimo di 10.000 euro per ogni beneficiario riferito all’anno 2022.

Articolo 7

(Controlli concernenti il contributo economico a fondo perduto)

1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, successivamente all’erogazione del contributo economico a fondo perduto, procede allo svolgimento dei controlli a campione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Ove richiesto, i soggetti attuatori di cui all’articolo 2 forniscono al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e integrità e riservatezza di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

3. Qualora il contributo, a seguito dei controlli effettuati, sia in tutto o in parte ritenuto non spettante, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede alla revoca, totale o parziale, del medesimo contributo e, attraverso la Consap S.p.A., al recupero delle risorse erogate, anche con l’iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Le risorse recuperate ai sensi del comma 3 sono versate in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all’erario.
5. Gli utilizzatori di imballaggi rendono disponibili al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le informazioni relative ai quantitativi di imballaggi gestiti nell’ambito dei sistemi di vuoto a rendere oggetto della sperimentazione.

Articolo 8

(Procedura di concessione del credito d’imposta)

1. I soggetti beneficiari del contributo economico a fondo perduto di cui alla graduatoria pubblicata nel sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 12, comma 3, i quali abbiano riconosciuto agli acquirenti, nell’anno 2022, un abbuono all’atto della resa dell’imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura, o nella ricevuta fiscale, o nello scontrino fiscale o nel documento commerciale, entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della suddetta graduatoria, presentano istanza, mediante l’apposita applicazione web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per la concessione di un ulteriore beneficio sotto forma di credito d’imposta.

2. Ai soggetti beneficiari che hanno concesso, nell’anno 2022, l'abbuono di cui al comma 1 è riconosciuto nell’anno 2024, un credito d'imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti, e fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, di cui all’articolo 1, comma 2, al netto degli oneri di gestione di cui all’articolo 2, comma 1.

3. L’elenco dei beneficiari del credito d’imposta è pubblicato nel sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 12, comma 4. Preventivamente alla suddetta pubblicazione, l’elenco dei beneficiari è trasmesso all’Agenzia delle entrate secondo le modalità concordate con l’Agenzia medesima ai sensi dell’articolo 10, comma 1.

Articolo 9

(Utilizzo del credito d'imposta)

1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione/comunicazione del provvedimento di accoglimento.

2. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
3. Il credito d’imposta non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dagli utilizzatori di cui all'articolo 3 ai sensi del presente articolo, allocate in conto residui sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono trasferite, nell’anno 2024 ai fini dell’attuazione del presente decreto, alla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.

Articolo 10

(Trasmissione dei dati)

1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite del soggetto attuatore SOGEI S.p.A., preventivamente alla pubblicazione della graduatoria ai sensi dell’articolo 12, comma 4, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono trasmesse le eventuali variazioni e revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell’art. 11.

2. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite del soggetto attuatore SOGEI S.p.A., con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.

Articolo 11

(Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito)

1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del benefìcio, e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora venga accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto o quando la documentazione di cui all'articolo 8 contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Ministero dell’ambiente e della

sicurezza energetica procede alla revoca del credito d’imposta.
2. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero. 3. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d’imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.”.

Articolo 12

(Pubblicità e trasparenza relativamente agli aiuti “de minimis”)

1. Il contributo economico a fondo perduto e il credito d’imposta di cui al presente decreto sono erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla disciplina europea sul regime di aiuti “de minimis” e nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nel Registro nazionale aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 2. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della citata legge n. 234 del 2012, e successive modificazioni.
3. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica pubblica nel proprio sito web l’elenco dei soggetti beneficiari del contributo economico a fondo perduto corredato dalla relativa denominazione, dell’importo richiesto e dell’importo concesso, necessari all’assolvimento degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

4. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito web l’elenco dei soggetti beneficiari del credito d’imposta, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 13

(Trattamento dei dati personali)

1. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente all’ambito di attribuzione del contributo economico a fondo perduto e del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 760 a 765, della legge n. 178 del 2020 e, in particolare, con riferimento alle misure che devono essere adottate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di minimizzazione dei dati e integrità e riservatezza di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

2. I soggetti attuatori di cui all’articolo 2 sono responsabili del trattamento dei dati personali cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e disciplina le modalità ed i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, gli obblighi e le responsabilità reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento nonché le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti e dei dati, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679. 3. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, relativamente alle attività svolte ai fini della concessione del contributo economico a fondo perduto e del credito d’imposta, e l’Agenzia delle entrate, in merito all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 9, sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ciascuno per le attività di propria competenza. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679. I dati oggetto di trattamento sono i dati personali comuni del soggetto beneficiario del credito. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate rappresentano il set informativo minimo per la corretta fruizione del credito e per verificare, quindi, che l’utilizzo del credito avvenga nei limiti dell’importo del credito disponibile.

4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione di cui all’articolo 5 paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento ovvero entro il maggior termine derivante dalla definizione di eventuali giudizi.

5. Allo stesso modo, i dati trattati ai fini del presente decreto sono conservati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per il tempo strettamente necessario allo

svolgimento delle attività connesse all’attuazione del presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.

Articolo 14

(Copertura finanziaria)

1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse iscritte in conto residui - sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 1, commi 761 e 764, della legge n. 178 del 2020, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[fonte foto: https://tinyurl.com/wt2xacwu]

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