Definiti le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, il valore delle prestazioni a carico dei contraenti e l'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare
Il decreto del Ministero dell'interno 27 ottobre 2015, regola le condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni tra il Dipartimento dei vigili del fuoco e soggetti pubblici e privati (in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2016, n. 2).
In particolare, sono stati fissati:
- l'ambito di applicazione;
- le condizioni delle permute;
- le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni;
- il valore delle prestazioni a carico dei contraenti;
- l'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare.
Di seguito il testo del D.M. 27 ottobre 2015
Decreto del Ministero dell'interno 27 ottobre 2015
Condizioni e modalita' per la stipula di convenzioni e contratti per
la permuta di materiali o prestazioni tra il Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno e soggetti pubblici e privati. (15A09757)
in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2016, n. 2
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato.» e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato», e in particolare l'art. 225 e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59.» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e successive
modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche.» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 «Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 «Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229.» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,
n. 314 «Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2014
«Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 68 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,
n. 189, «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo
all'alienazione di beni mobili dello Stato», il quale all'art. 6
detta norme per la permuta da parte delle Amministrazioni dello Stato
di beni mobili a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in
particolare, l'art. 26;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE.»;
Visto l'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015).»;
Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province.», convertito con modificazioni dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione al predetto art. 1,
comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 1, comma
206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le condizioni e le
modalita' per la stipula di convenzioni e contratti tra il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del Ministero dell'interno, di seguito indicato
Dipartimento, e soggetti pubblici e privati per la permuta di
materiali o prestazioni, nonche' le condizioni e le modalita'
dell'esecuzione delle prestazioni, ai fini del contenimento delle
spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e
supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in
dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto della
vigente disciplina in materia negoziale e del principio di
economicita'.
Art. 2
Condizioni delle permute
1. Ferme restando le finalita' indicate dell'art. 1, comma 206,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le convenzioni e i contratti di
permuta rispettano le seguenti condizioni:
a) e' ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche
non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio
dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche.
Nel caso in cui le prestazioni non siano economicamente equivalenti
e' fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor
valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio
per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli
importi a titolo di conguaglio dovuti al Dipartimento sono pagati
quali entrate erariali, con versamento in Tesoreria al capo d'entrata
XIV, capitolo 2439 art. 11 «Versamento da parte delle regioni, degli
enti locali e di altri enti pubblici o privati, degli importi
previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero
dell'interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco»;
b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni e' garantita
la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le
parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le
tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i
fini e nei limiti concordati. I beni ceduti in permuta dal
Dipartimento sono privati di stemmi, simboli o altri elementi
identificativi che ne attestino la provenienza.
Art. 3
Modalita' per la stipula degli atti
e l'esecuzione delle prestazioni
1. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei
contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il
collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro connesso
adempimento, sono effettuati a livello centrale e territoriale con le
modalita' che disciplinano l'attivita' negoziale dell'Amministrazione
e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento,
con l'adozione anche delle previste forme di pubblicita'.
Art. 4
Valore delle prestazioni a carico dei contraenti
1. Nel contratto di permuta e' indicato analiticamente il valore
economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le
parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonche' il
valore economico complessivo del contratto.
2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito di convenzioni e contratti
aventi ad oggetto la permuta sono utilizzate, ove disponibili, le
tabelle di onerosita' e la rilevazione, dei costi orari del personale
e dei macchinari predisposti dall'Amministrazione stessa.
3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la
valutazione delle prestazioni rese da privati, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco effettua le verifiche di congruita' dei prezzi
secondo le procedure utilizzate per la propria attivita' negoziale,
anche attraverso la nomina di specifiche commissioni di valutazione
nominate dal capo del Dipartimento. Ai componenti delle predette
commissioni non compete alcun compenso, anche sotto forma di rimborsi
spese forfettari.
Art. 5
Adempimenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta
a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora
sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedano, l'Amministrazione
stessa ha facolta' di adempiere al contratto, avvalendosi delle
risorse disponibili allo scopo, mediante pagamento della prestazione
posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato nella
convenzione o nel contratto.
Art. 6
Individuazione dei materiali
e delle prestazioni da permutare
1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di iniziativa o su proposta dei
direttori centrali o regionali, individua i materiali e le
prestazioni che possono costituire oggetto di permuta secondo un
programma annuale che viene approvato dal capo del Dipartimento.
Art. 7
Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Per lo svolgimento degli adempimenti connessi, le
Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Il presente decreto sara' comunicato agli organi di controllo
per la registrazione e pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.