Zone silenziose: i criteri per l’individuazione e la gestione

Zone silenziose
La pubblicazione del decreto del direttore della direzione generale valutazioni ambientali del ministero della Transizione ecologica 24 marzo 2022, n. 16, resa nota da un comunicato dello stesso dicastero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022, n. 119

Zone silenziose: i criteri per l'individuazione e la gestione sono l'oggetto del decreto del direttore della direzione generale valutazioni ambientali del ministero della Transizione ecologica 24 marzo 2022, n. 16.

Il documento è disponibile sul sito del Mite come reso noto da un comunicato dello stesso dicastero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2022, n. 119.

Obiettivo del decreto è «evitare o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, nonché ad evitare aumenti del rumore e perseguire e conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona».

Sul tema è previsto l'obbligo, per le Regioni e le Province autonome, di comunicare, entro il 31 maggio 2025 e, successivamente, ogni cinque anni, al Mite nonché all’Ispra, i dati di rispettiva competenza relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna.

Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 24 marzo 2022, n. 16.

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Decreto del direttore della direzione generale valutazioni ambientali del ministero della Transizione ecologica 24 marzo 2022, n. 16

 

Definizione delle modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed, in particolare gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, come modificato dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;

VISTO in particolare, l’articolo 4, comma 10-bis, del decreto legislativo 194/2005 il quale dispone che “con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna” cosi come definite dall’articolo 2 del medesimo decreto legislativo;

SU PROPOSTA dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), formulata con nota prot. 11756/2022 del 4 marzo 2022;

SENTITA la Conferenza Unificata che si è espressa nella seduta del 16 marzo 2022;

 

DECRETA

 

Art. 1
(Oggetto e campo di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto legislativo 194/2005, le modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera aa) e lettera bb) del citato decreto legislativo, secondo le modalità riportate nell’“Allegato A” che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere con proprie disposizioni ulteriori modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, introdotte dal presente decreto, al fine di garantire adeguata tutela dall’esposizione al rumore ambientale nei territori di loro competenza.

Art. 2
(Obiettivi)
1. L’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, quali aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, esistenti ovvero oggetto di pianificazione acustica, secondo le modalità riportate nell’ “Allegato A”, sono volte ad evitare o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, nonché ad evitare aumenti del rumore e perseguire e conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona, ovvero è caratterizzata dalla predominanza di suoni desiderati, mediante le misure adottate dalle autorità competenti nella redazione dei piani di azione di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 194/2005, dei piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, dei piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n.447.

Art. 3
(Comunicazioni al Ministero della transizione ecologica)
1. Per le finalità di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 194/2005, le regioni e le province autonome comunicano entro il 31 maggio 2025 e, successivamente, ogni cinque anni, al Ministero della Transizione Ecologica nonché all’ISPRA per le finalità di cui all’articolo 8 del presente decreto, i dati di rispettiva competenza relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica in accordo alle modalità riportate nella Decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 della Commissione dell’11 novembre 2021.

Art. 4
(Zone silenziose di un agglomerato)
1. Nella zona silenziosa di un agglomerato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 194 del 2005, il valore di Lden, relativo alle sorgenti di rumore considerate nella redazione della mappa acustica strategica di cui all’articolo 3 dello stesso decreto legislativo, non deve essere superiore al valore limite di 55 dB(A).
2. L’autorità individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a) del decreto legislativo 194/2005, delimita le zone silenziose dell’agglomerato di cui è competente sulla base delle modalità riportate nell’“Allegato A” del presente decreto.
3. All’interno della zona silenziosa, in caso di superamento del valore limite di cui al comma 1, determinato in ottemperanza ai contenuti dell’Allegato 1 del decreto legislativo 194/2005, le autorità competenti adottano le misure di cui ai piani di azione di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 194/2005, dei piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, dei piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n.447.

Art. 5
(Zone silenziose in aperta campagna)
1. La regione o la provincia autonoma promuove l’individuazione da parte dei comuni delle aree candidate ad essere delimitate quali zone silenziose in aperta campagna come definite all’articolo 2, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo n. 194 del 2005.
2. La regione o la provincia autonoma fornisce ai comuni i dati necessari all’individuazione delle zone silenziose di cui al comma 1, secondo le modalità riportare nell’ “Allegato A” e non nelle disponibilità degli stessi.
3. Il comune, seguendo le modalità di cui all’ “Allegato A” e anche sulla base di valutazioni di carattere socio-economico, propone alla regione o alla provincia autonoma le zone silenziose in aperta campagna individuate sul proprio territorio. Qualora nessuna zona silenziosa venga individuata, il comune ne dà comunicazione agli enti predetti.
4. In alternativa a quanto previsto al comma 2, o nel caso di mancata comunicazione da parte dei comuni ai sensi del comma 3, secondo periodo, la regione o la provincia autonoma, applicando le modalità riportate nell’ “Allegato A”, individua le aree potenzialmente delimitabili quali zone silenziose in aperta campagna e le comunica ai comuni territorialmente interessati per la successiva proposta da parte degli stessi ovvero per la comunicazione negativa di cui al comma 3, secondo periodo.
5. Sulla base delle proposte formulate dai comuni, la regione, o la provincia autonoma, procede alla delimitazione finale delle stesse, anche attraverso l’aggregazione di zone silenziose contermini localizzate in diversi territori comunali. Qualora la zona ricada nell’ambito territoriale di più regioni o province autonome, la delimitazione è eseguita tramite apposito protocollo d’intesa tra le medesime.

Art. 6
(Aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale a seguito della delimitazione delle zone silenziose di un agglomerato ovvero delle zone silenziose in aperta campagna)
1. A seguito della delimitazione delle zone silenziose di un agglomerato ovvero delle zone silenziose in aperta campagna, i comuni i cui territori sono interessati dalla presenza di tali zone, aggiornano, ove necessario, la classificazione acustica del territorio comunale di cui all’articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n.447, al fine di attribuire alle zone silenziose individuate una classe acustica che ne garantisca adeguata tutela.

Art. 7
(Banca dati nazionale delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna)
1. È istituita presso il Ministero della transizione ecologica la banca dati nazionale delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, anche con la finalità di diffusione dei dati di cui all’articolo 3 del presente decreto, progettata e realizzata dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA - che ne assicura la gestione con risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Eventuali integrazioni e modifiche all’ “Allegato A” del presente decreto, volte a garantire l’adeguamento dello stesso al progresso tecnico-scientifico sono apportate con decreto del Ministero della transizione ecologica, adottato ai sensi dell’art. 4 comma 10-bis del decreto legislativo n. 194 del 2005.
2. Le zone silenziose individuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, con riferimento ai piani di azione da predisporsi entro l’anno 2024, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019. Successivamente, tutte le zone silenziose sono individuate con le modalità definite nel presente decreto.
3. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato A 

Modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna 

Il presente Allegato stabilisce le modalità per l’individuazione e la gestione, da parte delle autorità competenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera aa) e lettera bb), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.

1. Obiettivi e principi ispiratori 

Le zone silenziose di un agglomerato e le zone silenziose in aperta campagna, quali aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, esistenti o oggetto di pianificazione acustica, sono istituite, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera aa) e lettera bb) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, con gli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente decreto.

L’individuazione e la delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna sono volte a:

  • garantire elevate e adeguate forme di tutela dall’inquinamento acustico ambientale,
    come definite dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, con particolare attenzione all’adozione di misure volte ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale quali l’istituzione delle zone silenziose, come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, articolo 2;
  • assicurare alla popolazione adeguata tutela della salute, nella definizione formulata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità[1]Fonte: Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità., quale stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattia o di infermità; assicurare tutela dagli impatti dovuti all’inquinamento acustico ambientale e garantire il miglioramento delle condizioni di benessere e della qualità della vita[2]Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, art. 1, lettera b): l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose., attraverso la fruizione, in condizioni di equità sociale, delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna[3]Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Regionale per l’Europa: Environmental noise guidelines for the European region (2018). ;
  • perseguire, preservare e tutelare, laddove presente, la buona qualità acustica ambientale nel territorio nazionale, nel rispetto delle connotazioni acustiche espresse dalle diverse realtà territoriali;
  • ottemperare agli obblighi di comunicazione al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, articolo 7;
  • semplificare gli atti e le procedure tecniche e amministrative, evitando sovrapposizioni e duplicazioni.

2. Definizioni 

Ai fini del presente decreto si intende per:

a)  agglomerato: come definito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, articolo 2,
comma 1, lettera a);

b)  zona silenziosa di un agglomerato: come definita dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 194, articolo 2, comma 1, lettera aa) e i cui valori limite sono stabiliti
dall’articolo 4, comma 1 del presente decreto;

c)  zona silenziosa in aperta campagna: come definita dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 194, articolo 2, comma 1, lettera bb);

d)  Lden (livello giorno-sera-notte): descrittore acustico relativo all’intera giornata, come
definito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, Allegato 1, punto 1.1;

e)  ambiente sonoro: suono proveniente da tutte le sorgenti sonore e modificato
dall’ambiente di propagazione;

f)  paesaggio sonoro: ambiente sonoro percepito o conosciuto e/o compreso da un
individuo o dalla collettività nell’ambito di uno specifico contesto[4]Fonte: UNI ISO 12913-1: Ottobre 2015. Acustica - Paesaggio sonoro - Parte 1: Definizione e impostazione concettuale. Termini e definizioni, 2.3. ;

g)  geofonia: insieme dei suoni prodotti dalla natura, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i suoni generati dal vento, dallo scorrere dell’acqua, dallo stormire di foglie,
dalla pioggia;

h)  biofonia: insieme dei suoni prodotti dalla fauna;

i)  antropofonia: insieme dei suoni prodotti dall’uomo e distinti in suoni direttamente
prodotti dall’uomo (voci, schiamazzi, pianti, urla, passi, canto, applausi, etc.) detti anche suoni antropici, e suoni generati da sorgenti (fisse o mobili) create e utilizzate dall’uomo (sistemi di trasporto, industrie, musica, impianti tecnologici, etc.) detti anche suoni tecnologici;

j)  buona qualità acustica ambientale: condizione acustica di un ambiente caratterizzato dalla predominanza di suoni desiderati, quali suoni della biofonia e della geofonia (suoni naturali), corrispondenti ai valori identitari della zona e pertanto attesi dai fruitori e tali da garantire condizioni di quiete, svago, ristoro;

k)  attività ricreative: con riferimento alla definizione della zona silenziosa in aperta campagna ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, articolo 2, comma 1, lettera bb), si intendono le attività ricreative e di divertimento, svolte in maniera non occasionale nell’arco dell’anno, significativamente impattanti dal punto di vista acustico quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, parchi di divertimento e parchi tematici, stabilimenti marittimi, lacuali, fluviali, discoteche, attività e impianti sportivi.

 

3.Modalità per l’individuazione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna 

Le zone silenziose di un agglomerato e le zone silenziose in aperta campagna sono aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico, dedicate allo svago, al ristoro e alla conservazione degli ambienti sonori naturali caratterizzati dalla geofonia e dalla biofonia, che non risentono o risentono in misura non significativa dei suoni tecnologici e in misura contenuta dei suoni antropici e che sono caratterizzate dalla predominanza di suoni desiderati caratteristici della zona e pertanto attesi dai fruitori e coerenti con le loro aspettative; tali zone vengono considerate quali aree di buona qualità acustica. La presenza delle zone silenziose garantisce l’instaurarsi di un ambiente rigenerativo, a tutela della salute umana e della qualità della vita, salvaguardando altresì la biodiversità, gli ecosistemi e i paesaggi sonori.

Per garantire tali condizioni, e in ottemperanza al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, articolo 2, comma 1, lettera aa) nel caso delle zone silenziose di un agglomerato, è individuato, all’articolo 4 del presente decreto, il valore limite di 55 dB(A) Lden, per il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto e dai siti di attività industriale, quali sorgenti di rumore considerate nella redazione della mappa acustica strategica di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.194.

Le zone silenziose di un agglomerato o in aperta campagna, al fine di ridurre l’esposizione al rumore della popolazione, devono soddisfare criteri acustici e non acustici, questi ultimi in termini di superficie territoriale minima e di destinazione d’uso dei piani territoriali e urbanistici vigenti, con riferimento alle aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, archeologico, architettonico, storico-artistico, culturale. Possono essere zone silenziose esistenti, in possesso dei requisiti obbligatori definiti dal presente Allegato senza la necessità di ulteriori azioni, o oggetto di pianificazione acustica, le quali necessitano di interventi programmati al fine di rispettare i requisiti acustici imposti.

La metodologia di seguito descritta definisce i criteri di individuazione e delimitazione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna da parte delle autorità competenti, specificandone, per ognuno di essi, la natura obbligatoria o facoltativa.

3.1 Modalità per l’individuazione delle zone silenziose di un agglomerato

La delimitazione delle zone silenziose di un agglomerato, esistenti o oggetto di pianificazione acustica, avviene mediante l’adozione di criteri acustici e non acustici. Alcuni criteri assumono carattere obbligatorio, mentre altri possono essere utilizzati in modo facoltativo, a supporto della valutazione.

3.1.1 Criteri obbligatori

Si definiscono di seguito i criteri obbligatori, acustici e non acustici.

Con riferimento ai criteri acustici, l’individuazione delle zone silenziose di un agglomerato è effettuata sulla base:
a) di quanto prescritto dall’articolo 4, comma 1 del presente decreto, facendo

prioritariamente riferimento alle informazioni rese disponibili dalla mappa acustica strategica dell’agglomerato, redatta ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194;

b) della classificazione acustica vigente del territorio comunale, di cui all’articolo 6 della legge 26 ottobre 1995 n.447, con riferimento alle porzioni di territorio classificate in classi non superiori alla III e, in caso di comuni che non abbiano ancora approvato la classificazione acustica, con riferimento a tutte le porzioni di territorio, ad esclusione di quelle classificate come “zone esclusivamente industriali” di cui all’art. 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991.

Le aree identificate con i criteri acustici di cui sopra, sono ulteriormente selezionate sulla base dei seguenti criteri non acustici:
c) estensione territoriale di almeno 3.000 m2, fatto salvo quanto previsto per le reti di zone

silenziose di cui al criterio di carattere facoltativo h;
d) destinazioni d’uso dei piani urbanistici dei comuni costituenti l’agglomerato coerenti

con l’effettiva e legittima fruizione pubblica del territorio. Sono oggetto di valutazione, tra le altre, le aree di prevalente interesse naturalistico (infrastrutture verdi/blu urbane), paesaggistico, archeologico, architettonico e storico-artistico, quali parchi urbani, aree naturali, tratti urbani delle rive fluviali e dei laghi, siti archeologici, aree di valenza storico-culturale (aree termali, orti e giardini botanici, cimiteri monumentali), aree caratterizzate da panorami ed elementi visuali di pregio paesaggistico.

3.1.2 Criteri facoltativi

Ulteriori criteri, la cui applicazione è lasciata alla facoltà delle autorità competenti, da adottare per l’individuazione delle zone silenziose di un agglomerato, in aggiunta ai criteri obbligatori sopra descritti, sono di seguito indicati:

e)  individuazione di “zone silenziose di un agglomerato sottoposte a maggiore tutela”: tali
zone sono definite come quelle aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, archeologico, architettonico e storico-artistico oppure appartenenti a zone silenziose già delimitate di estensione territoriale maggiore di 10.000 m2, contraddistinte da valori di Lden minori o uguali a 50 dB(A), relativi alle sorgenti di rumore da infrastrutture di trasporto e siti di attività industriale, quali sorgenti di rumore considerate nella redazione della mappa acustica strategica di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.194;

f)  facilitazione dell’accessibilità pedonale nella delimitazione di una nuova zona silenziosa di un agglomerato, oggetto di pianificazione acustica, al fine di perseguire condizioni di equità sociale: a seguito dell’analisi dei risultati della mappa acustica strategica e nell’ambito dell’individuazione degli obiettivi strategici del piano di azione, in coerenza con gli strumenti urbanistici, l’autorità competente può pianificare la creazione di nuove zone silenziose, ritenute in possesso dei criteri obbligatori, ma che necessitano di interventi di pianificazione acustica o risanamento acustico al fine di rispettare il valore limite di 55 dB(A) Lden. Nella pianificazione di tale nuova zona silenziosa, al fine di facilitare l’accessibilità pedonale, sarà effettuato il calcolo[5]Si veda, quale riferimento, il documento: ETC/ATNI, 2019c, Status of quiet areas in European urban agglomerations, Eionet Report ETC/ATNI No 10/2019, European Topic Centre on Air Pollution, Transport, Noise and Industrial Pollution (https://www.eionet. europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports/etc-atni- report-10-2019-status-of-quiet-areas-in-european-urbanagglomerations)., sulla base dei dati censuari e cartografici disponibili, del numero di abitanti dell’agglomerato che, con un percorso di circa 15 minuti, riescono a raggiungere la zona silenziosa[6]Nella determinazione può essere assunta la velocità pedonale media di quattro chilometri all’ora; sotto tali condizioni la distanza di un chilometro risulta raggiungibile in circa 15 minuti. . Tali dati possono essere utilizzati dall’autorità competente nelle fasi di valutazione dell’efficacia degli interventi nel piano di azione degli agglomerati.

g)  analisi degli aspetti di percezione relativi alla fruizione della zona silenziosa di un
agglomerato, in particolare riguardanti la descrizione del paesaggio sonoro[7]Norme tecniche internazionali di riferimento: International Organization for Standardization. ISO 12913- 1:2014; ISO/TS 12913- 2:2018; ISO/TS 12913- 2:2019; Acoustics - Soundscape - Geneva: ISO. , per ulteriori indagini da porre a corredo della valutazione;

h)  definizione di una rete di zone silenziose di un agglomerato: in presenza di più aree
aventi dimensioni territoriali minori di 3.000 m2, delle quali si intende tutelare la qualità acustica, l’autorità individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, può individuare una rete di zone silenziose all’interno dell’agglomerato. Tale rete può essere costituita da aree di varia tipologia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: piazze, parchi, cortili di palazzi storici, assi fluviali, rive di laghi), integrate nel tessuto urbano e in coerenza con le infrastrutture verdi/blu esistenti, tra loro connesse da elementi di contiguità spaziale, quali percorsi e spazi pedonali o piste ciclabili; tali aree sono caratterizzate dal possedere gli obbligatori criteri acustici e non acustici, escluso il requisito di minima estensione territoriale, richiesti dal presente Allegato.

3.2 Modalità per l’individuazione delle zone silenziose in aperta campagna

Le zone silenziose in aperta campagna, esistenti o oggetto di pianificazione acustica, sono caratterizzate dalla prevalenza dei suoni della natura che inducono sensazioni percettive di quiete, di tranquillità, di benessere psico-fisico alle persone. Possono presentare un prevalente orientamento alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi (caratterizzate dalla presenza di geofonia e biofonia) oppure possono essere prevalentemente destinate alla fruizione antropica (e pertanto sarà presente anche l’antropofonia, soprattutto con riguardo alla componente dei suoni antropici).

La delimitazione delle zone silenziose in aperta campagna, esistenti o oggetto di pianificazione acustica, da parte della regione o provincia autonoma territorialmente competente (ovvero, qualora la zona ricada nell'ambito territoriale di più regioni/province autonome, tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime), su proposta dell'autorità comunale, avviene mediante l’adozione di criteri acustici e non acustici.

Alcuni criteri assumono carattere obbligatorio, mentre altri possono essere utilizzati in modo facoltativo, a supporto della valutazione.

3.2.1 Criteri obbligatori

Si definiscono di seguito i criteri obbligatori, acustici e non acustici.

Con riferimento ai criteri acustici, l’individuazione delle zone silenziose in aperta campagna è effettuata sulla base:
a) delle caratteristiche acustiche della zona silenziosa, la quale non risente del rumore

prodotto da infrastrutture di trasporto (aeroporti principali, assi ferroviari e stradali principali, come definiti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, articolo 2, lettere b), c), d); altre infrastrutture di trasporto di rilevanza nazionale, regionale, comunale), da attività industriali (siti di attività industriali, come definiti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, articolo 2, lettera v); ulteriori tipologie di attività industriali non appartenenti al campo di applicazione del decreto citato) o da attività ricreative, come definite al paragrafo 2, lettera k) del presente Allegato, ed è contraddistinta dalla presenza prevalente di suoni naturali, della biofonia e della geofonia, identificativi del territorio e quindi attesi dai fruitori.

Al fine di una selezione preliminare delle aree candidate ad essere delimitate quali zone silenziose in aperta campagna, sono applicati, nei distinti casi riscontrabili, i seguenti criteri:

  • nel caso in cui il territorio sede della zona silenziosa candidata sia stato oggetto, anche in parte, di mappatura acustica redatta ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.194, saranno utilizzate le informazioni desunte dalle stesse mappature, individuando le porzioni di territorio con valori uguali o inferiori a 50 dB(A) Lden, ove presenti;
  • nel caso in cui le mappature acustiche, redatte ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.194, non rendano disponibili i valori di 50 dB(A) Lden, sarà possibile, dai valori noti di 55 dB(A) Lden, determinarli, mediante calcolo/simulazione previsionale;
  • per le sorgenti di rumore per le quali non risultano disponibili i dati forniti dalle mappature acustiche redatte ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.194, saranno utilizzate le distanze ritenute idonee dalle sorgenti di rumore considerate riportate nella Tabella 1.

Tabella 1

Distanze ritenute idonee dalle sorgenti di rumore considerate, per l’individuazione delle aree candidate ad essere delimitate quali zone silenziose in aperta campagna[8]Elaborazione effettuata sulla base dei dati pubblicati nel Report EEA 14/2016 “Quiet areas in Europe”, Annex 2, Table A.2.2 (Mean and maximum distances per noise source to create the distance’ layer per each noise source). .

Sorgente di rumore Distanza idonea (m)
Assi stradali, ad eccezione delle strade classificate come E, E-bis, F, F-bis dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 > 3300
Assi ferroviari > 2000
Aeroporti principali* > 4500
Altri aeroporti, aviosuperfici ed elisuperfici > 2700
Attività industriali, portuali e ricreative > 2200

 

L’utilizzo dei valori delle distanze ritenute idonee dalle relative sorgenti di rumore presenti sul territorio, riportate in Tabella 1, individua porzioni di territorio aventi la vocazione ad ospitare le zone silenziose in aperta campagna, cioè le aree candidate ad essere delimitate dalla regione/provincia autonoma.

La regione/provincia autonoma, sulla base delle caratteristiche orografiche specifiche del territorio di propria competenza e dei dati relativi al rumore prodotto dalle specifiche sorgenti ivi presenti, può individuare e applicare distanze idonee valide nel proprio territorio, differenti da quelle di cui alla Tabella 1.

I dati di cui alla Tabella 1 potranno essere aggiornati in seguito ai risultati di specifici studi e attività di ricerca al fine di determinare valori di distanze da applicare in tutto il territorio nazionale per le varie tipologie di sorgenti di rumore, anche in riferimento ai differenti scenari individuati.

b) della vigente classificazione acustica del territorio comunale, di cui all’articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n.447, con riferimento alle porzioni di territorio classificate in classi non superiori alla III e, in caso di comuni che non abbiano ancora approvato la classificazione acustica, con riferimento a tutte le porzioni di territorio, ad esclusione di quelle classificate come “zone esclusivamente industriali” di cui all’art. 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991.

Le aree identificate con i criteri acustici di cui sopra, sono ulteriormente selezionate sulla base dei seguenti criteri non acustici:
c) estensione territoriale, uguale o superiore a 5 km2; fatto salvo il caso di aree naturalistiche, paesaggistiche, archeologiche, architettoniche, storiche-artistiche, di particolare pregio e peculiari del territorio o per cui i comuni interessati o la regione/provincia autonoma territorialmente competenti reputano accettabili superfici inferiori, nel rispetto dei criteri sopra descritti;

d) destinazione d’uso del territorio definita dagli strumenti territoriali ed urbanistici vigenti, con riguardo alle aree esterne all’agglomerato caratterizzate da pregio naturalistico, paesaggistico, archeologico, architettonico, storico-artistico[9]a titolo di esempio, non esaustivo, si citano le aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 e ss. mm. ii. (parchi nazionali, parchi naturali regionali e interregionali, riserve naturali, zone umide di interesse internazionale, aree di reperimento terrestri e marine, altre aree naturali protette quali oasi ambientaliste e parchi suburbani; le aree della Rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario – SIC; Zone Speciali di Conservazione – ZSC; Zone di Protezione Speciale – ZPS); le aree archeologiche, architettoniche, di pregio storico-artistico e culturale; gli itinerari storici e naturalistici (cammini, sentieri escursionistici). .

I comuni interessati e la regione o provincia autonoma territorialmente competenti possono operare approfondimenti, sulla base degli obiettivi individuati dai propri strumenti di pianificazione e in coerenza con la tutela e lo sviluppo del proprio territorio.

 

3.2.2 Criteri facoltativi

Ulteriori criteri, la cui applicazione è lasciata alla facoltà delle autorità competenti, da adottare per l’individuazione delle zone silenziose in aperta campagna, in aggiunta ai criteri obbligatori sopra descritti, sono di seguito indicati:

e)  analisi degli aspetti di percezione relativi alla fruizione della zona silenziosa in aperta
campagna, in particolare riguardanti la descrizione del paesaggio sonoro[10]International Organization for Standardization. ISO 12913- 1:2014; ISO/TS 12913- 2:2018; ISO/TS 12913- 2:2019; Acoustics - Soundscape - Geneva: ISO.
11
, per ulteriori
indagini da porre a corredo della valutazione;

f)  utilizzo di ulteriori descrittori acustici, ritenuti utili per la caratterizzazione acustica
delle zone silenziose in aperta campagna, anche volti alla comunicazione al pubblico;

g)  adozione dello schema metodologico per il calcolo del Quietness Suitability Index-
QSI[11]Fonte: EEA Report 14/2016 “Quiet areas in Europe”, Annex 2.;

h)  valutazione dell’impatto acustico dovuto alle rotte di sorvolo aereo nelle aree candidate
ad essere delimitate quali zone silenziose in aperta campagna.

 

4. Modalità di gestione delle zone silenziose di un agglomerato e in aperta campagna

Di seguito sono descritte le modalità di gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. Alle azioni dettate da specifici mandati legislativi, i cui riferimenti sono richiamati nel testo, e alle modalità di gestione da attivare obbligatoriamente, seguono le indicazioni per le attività di gestione che le autorità competenti possono adottare, in modo facoltativo.

4.1 Modalità di gestione obbligatorie

Sono definite, quali modalità di gestione obbligatorie, le seguenti azioni:

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, Allegato 5, punto 1, lettera i), richiede che tra i requisiti minimi del piano di azione debbano essere riportati gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle zone silenziose. A tal fine le autorità competenti garantiscono il mantenimento dei requisiti esposti nel presente Allegato, riguardanti l’individuazione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, mediante gli strumenti urbanistici e le misure adottate nella redazione dei piani di azione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, dei piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n.447;

Per le zone silenziose di un agglomerato, il raggiungimento dell’obiettivo esplicitamente previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, articolo 1, comma 1, lettera b)[12]decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, articolo 1, c.1, lettera b), “l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose.” , teso ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose, sarà verificato e rendicontato nell’ambito degli aggiornamenti periodicamente previsti della
mappa acustica strategica e del piano d’azione dell’agglomerato;

Nell’ambito delle procedure di cui alle disposizioni dell’articolo 8 della legge 26 ottobre
1995 n.447, i comuni territorialmente competenti richiedono che venga attentamente valutato l’impatto acustico prodotto sulla zona silenziosa da nuove opere/insediamenti in progetto, al fine di determinarne la compatibilità con la medesima e di definire gli interventi di mitigazione o riduzione del rumore che si rendessero necessari;

Le misure volte alla conservazione delle zone silenziose in aperta campagna saranno adottate in coerenza e in sinergia con le azioni di tutela già definite per le aree naturali protette e/o appartenenti alla rete Natura 2000, per le aree archeologiche, architettoniche, storiche e culturali e con le indicazioni dei relativi strumenti territoriali che governano tali ambiti, quali i Piani Paesaggistici Regionali.

4.2 Modalità di gestione facoltative

Di seguito sono indicate, in modo non esaustivo, alcune modalità di gestione facoltative, la cui applicazione è lasciata alla facoltà delle autorità competenti, da adottare per la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna. In particolare le autorità competenti possono:

  • eseguire attività mirate di monitoraggio o mappatura del rumore, in aggiunta a quanto previsto al punto 2 delle modalità di gestione obbligatorie, volte ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
  • pianificare la delimitazione di nuove zone silenziose di un agglomerato o in aperta campagna a seguito di programmati interventi di risanamento;
  • assicurare l’integrazione e la sinergia con gli interventi previsti dagli strumenti di gestione di altre matrici ambientali[13]quali, a titolo di esempio non esaustivo, la qualità dell’aria, la mobilità urbana, la biodiversità, la tutela degli ecosistemi; le procedure di valutazione di impatto ambientale.;
  • pianificare interventi di gestione del traffico[14]quali, a titolo di esempio non esaustivo, la riduzione della velocità dei veicoli, l’istituzione di Low Emission Zone - LEZ, la promozione della ciclo-mobilità, la creazione di spazi e percorsi pedonali, l’incentivazione all’uso del trasporto pubblico locale e all’utilizzo di veicoli a bassa rumorosità. , volti alla conservazione delle zone silenziose;
  • promuovere l’informazione, la consultazione e la partecipazione attiva dei cittadini[15]attraverso questionari per valutare gli aspetti di percezione e la realizzazione di iniziative di citizen science. ;
  • promuovere studi riguardanti gli effetti e i potenziali benefici sulla salute umana e sulla
    qualità della vita delle zone silenziose;
  • promuovere analisi e stime dei benefici indotti dalle zone silenziose nei diversi ambiti di
    studio ambientali, sociali ed economici[16]quali indagini relativi agli effetti e benefici sulla biodiversità, variazioni sul valore degli immobili nelle aree limitrofe alle zone silenziose..

Note   [ + ]

1. Fonte: Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
2. Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, art. 1, lettera b): l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose.
3. Organizzazione Mondiale della Sanità, Ufficio Regionale per l’Europa: Environmental noise guidelines for the European region (2018).
4. Fonte: UNI ISO 12913-1: Ottobre 2015. Acustica - Paesaggio sonoro - Parte 1: Definizione e impostazione concettuale. Termini e definizioni, 2.3.
5. Si veda, quale riferimento, il documento: ETC/ATNI, 2019c, Status of quiet areas in European urban agglomerations, Eionet Report ETC/ATNI No 10/2019, European Topic Centre on Air Pollution, Transport, Noise and Industrial Pollution (https://www.eionet. europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports/etc-atni- report-10-2019-status-of-quiet-areas-in-european-urbanagglomerations).
6. Nella determinazione può essere assunta la velocità pedonale media di quattro chilometri all’ora; sotto tali condizioni la distanza di un chilometro risulta raggiungibile in circa 15 minuti.
7. Norme tecniche internazionali di riferimento: International Organization for Standardization. ISO 12913- 1:2014; ISO/TS 12913- 2:2018; ISO/TS 12913- 2:2019; Acoustics - Soundscape - Geneva: ISO.
8. Elaborazione effettuata sulla base dei dati pubblicati nel Report EEA 14/2016 “Quiet areas in Europe”, Annex 2, Table A.2.2 (Mean and maximum distances per noise source to create the distance’ layer per each noise source).
9. a titolo di esempio, non esaustivo, si citano le aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 e ss. mm. ii. (parchi nazionali, parchi naturali regionali e interregionali, riserve naturali, zone umide di interesse internazionale, aree di reperimento terrestri e marine, altre aree naturali protette quali oasi ambientaliste e parchi suburbani; le aree della Rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario – SIC; Zone Speciali di Conservazione – ZSC; Zone di Protezione Speciale – ZPS); le aree archeologiche, architettoniche, di pregio storico-artistico e culturale; gli itinerari storici e naturalistici (cammini, sentieri escursionistici).
10. International Organization for Standardization. ISO 12913- 1:2014; ISO/TS 12913- 2:2018; ISO/TS 12913- 2:2019; Acoustics - Soundscape - Geneva: ISO.
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11. Fonte: EEA Report 14/2016 “Quiet areas in Europe”, Annex 2.
12. decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, articolo 1, c.1, lettera b), “l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose.” 
13. quali, a titolo di esempio non esaustivo, la qualità dell’aria, la mobilità urbana, la biodiversità, la tutela degli ecosistemi; le procedure di valutazione di impatto ambientale.
14. quali, a titolo di esempio non esaustivo, la riduzione della velocità dei veicoli, l’istituzione di Low Emission Zone - LEZ, la promozione della ciclo-mobilità, la creazione di spazi e percorsi pedonali, l’incentivazione all’uso del trasporto pubblico locale e all’utilizzo di veicoli a bassa rumorosità.
15. attraverso questionari per valutare gli aspetti di percezione e la realizzazione di iniziative di citizen science.
16. quali indagini relativi agli effetti e benefici sulla biodiversità, variazioni sul valore degli immobili nelle aree limitrofe alle zone silenziose.

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