AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. N. 59/2013)/Modifiche all’Aua (art. 6)

B&P Avvocati

Di che cosa si tratta

Durante il corso di validità dell’Aua, è possibile che il gestore debba effettuare alcune modifiche impiantistiche, intendendosi come tali «ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell’impianto, che possa produrre effetti sull’ambiente» [art. 2, lettera f), D.P.R. n. 59/2013].

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